Casa in vendita, cosa avviene quando il conduttore impedisce la visita dell’immobile

il conduttore inquilino impedisce la visita Prealpi Immobiliare

In caso di vendita di un immobile locato, può accadere che il conduttore ostacoli il diritto di visita dell’immobile da parte dei potenziali acquirenti.

Nulla questio nel caso in cui il contratto di locazione preveda tale diritto di visita: il conduttore non può opporsi e, pertanto, dovrà consentire la visita dei locali da parte dei futuri acquirenti.

Il rifiuto del conduttore, difatti, e il conseguente impedimento del diritto di visita configura un inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto nonché il risarcimento del danno, laddove il locatore ne fornisca la prova.

Sul punto, invero, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19543 del 30/09/2015 ha ritenuto il danno intrinseco nell’inadempimento in quanto “l’impedimento dell’accesso del proprietario in un immobile dallo stesso destinato alla vendita è in sé idoneo a pregiudicare le trattative e la possibilità stessa dell’alienazione”.

Cosa accade, invece, nel caso in cui il contratto di locazione non preveda nulla a riguardo?

Occorre premettere che nel Codice civile è ravvisabile un generico “obbligo di visita” a carico del conduttore fondato sui principi generali di diligenza (ex. art. 1175 c.c.) e di correttezza (ex art. 1375 c.c.).

Pertanto, anche in assenza di una specifica clausola contrattuale, il locatore può legittimamente far visitare l’immobile locato, con le modalità di cui agli usi localmente vigenti, per poter stipulare un nuovo contratto di locazione, ovvero un contratto di vendita (Cass. 17 settembre 1981, n. 5147).

Con la conseguenza che il rifiuto ingiustificato opposto dal conduttore è anche in questo caso causa di inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto.

 

Testo scritto In collaborazione con lo Studio Legale Tursi